Art. 3

Attribuzione del numero di codice fiscale.

In vigore dal 20 dic 1976
Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo è tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'. Il numero di codice fiscale può essere attribuito d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria dispone dei necessari elementi di identificazione. L'amministrazione finanziaria può assegnare, sia nel caso di attribuzione a domanda che d'ufficio, un numero di codice fiscale provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente decreto. Nel caso di attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato è tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo a norma dell' entro sei mesi dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio. Con decreto del Ministro per le finanze sono indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e sono stabilite le modalità di presentazione delle domande medesime.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;605#art-3

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