Art. 2

Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni.

In vigore dal 4 dic 1976
Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell', o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'. Le modalità per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;605#art-2

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