Art. 12
Irricevibilità e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici.
In vigore dal 4 dic 1976
Le domande di cui alle lettere e) ed f) dell' sono irricevibili se non recano indicazione del numero di codice fiscale e degli elementi di cui al primo comma dell' dei soggetti interessati.
Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera g) dell' non producono effetti se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;605#art-12