Art. 8

Vigilanza e controlli sui versamenti diretti

In vigore dal 1 mar 1988
L'ispettorato compartimentale delle imposte, indipendentemente dalle ispezioni e verifiche sull'andamento della gestione e dei servizi esattoriali previste dall' del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, esegue controlli presso ciascuna esattoria per accertare la regolarità dei versamenti agli enti destinatari delle somme riscosse mediante versamenti diretti. Qualora l'ispettore compartimentale non possa provvedere a mezzo di propri impiegati, delega l'esecuzione dei controlli previsti dal primo comma a impiegati addetti agli uffici delle imposte della provincia in cui ha sede l'esattoria.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603#art-8

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