Art. 5
Consegna dei ruoli
In vigore dal 1 mar 1988
La ricevuta della consegna dei ruoli effettuata agli esattori a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono trasmesse in copia dall'intendenza di finanza al ricevitore provinciale.
Se l'esattore rifiuta di ricevere i ruoli, l'intendente di finanza gli notifica apposita intimazione a mezzo di ufficiale giudiziario e ne riferisce al prefetto per i provvedimenti del caso.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603#art-5