Art. 2
Contabilizzazione delle riscossioni
In vigore dal 1 mar 1988
Le esattorie devono tenere distinte contabilità per le riscossioni mediante versamento diretto e per quelle mediante ruoli. Devono tener inoltre schede dei contribuenti recanti le generalità, il domicilio fiscale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale, sulle quali annotare le singole riscossioni distintamente per versamento diretto e per ruolo.
L'esattore deve aprire a proprio nome un distinto conto corrente postale per ciascuno dei due sistemi di riscossione. Il conto corrente relativo al versamento diretto deve essere vincolato a favore dello Stato - Ministero del tesoro, per l'ammontare delle imposte al netto dell'aggio.
L'importo versato con l'indicazione della specie dell'imposta e del periodo a cui si riferisce deve essere annotato sulle schede dei contribuenti unitamente al numero ed alla data della quietanza entro quindici giorni dalla scadenza di ciascuna decade del mese.
Le distinte di versamento di cui all', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le distinte riepilogative di cui all', secondo comma, del presente decreto devono essere conservate per cinque anni.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 22 giugno 1978, n. 543 ha disposto (con l'art. 2) che le modifiche apportate dall'articolo 1 del presente decreto hanno effetto dal 1 aprile 1977.
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603#art-2