Art. 3
Aggi di riscossione, indennità di mora e spese di esecuzione
In vigore dal 1 mar 1988
Per le riscossioni effettuate sia mediante versamenti diretti dei contribuenti sia mediante ruoli l'esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi.
L'aggio è determinato in valore percentuale di tutte le entrate affidate in riscossione all'esattore e la sua misura, da fissarsi all'atto del conferimento dell'esattoria, non può essere inferiore allo 0,60 per cento nè superiore al 6,72 per cento delle somme riscosse mediante ruoli. Per le somme riscosse mediante versamenti diretti l'aggio è pari all'80 per cento di quello per la riscossione mediante ruoli.
L'aggio delle somme versate ad esattoria incompetente, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, spetta all'esattore territorialmente competente.
L'aggio non è dovuto per le somme relative ai tributi iscritti a ruolo e da questo sgravate, per quelle comunque rimborsate e per quelle riconosciute inesigibili.
Sui versamenti fatti dall'esattore delle somme riscosse mediante ruoli compete al ricevitore provinciale un aggio a carico degli enti destinatari da fissarsi all'atto del conferimento della ricevitoria in valore percentuale non superiore all'uno per cento del carico complessivo dei ruoli. L'aggio non è dovuto nei casi di cui al precedente comma.
Gli esattori ed i ricevitori trattengono sulle somme riscosse gli aggi loro spettanti. Il prelievo dell'aggio relativo alle somme versate sul conto corrente vincolato è autorizzato dall'intendente di finanza.
Sul frontespizio del ruolo deve essere indicato il relativo carico complessivo con la specificazione degli importi di spettanza degli enti destinatari ed i relativi aggi a favore dell'esattore e del ricevitore.
L'indennità di mora prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, spetta all'esattore sulle entrate per le quali è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso e allo ente destinatario per le altre entrate.
Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione è regolato dall'art. 61 del predetto decreto.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603#art-3