Art. 13

Riparto fra gli aventi diritto

In vigore dal 1 mar 1988
Il riparto del danaro costituito in cauzione e delle somme ricavate dall'esecuzione è eseguito con provvedimento del prefetto e diviene esecutivo a tutti gli effetti qualora, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga fatta opposizione avanti al pretore. Questi provvede quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'art. 512 del codice di procedura civile. Il credito del ricevitore provinciale relativo all'ultima delle rate per le quali è stata escussa la cauzione prevale, in sede di riparto, sui crediti dei comuni o di altri enti impositori che non concernano imposte locali sui redditi.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603#art-13

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