Art. 11

Obbligo della cauzione

In vigore dal 1 mar 1988
A garanzia del versamento delle somme riscosse sia per ruolo che per versamento diretto nonché degli altri obblighi derivanti dal conferimento e dalla gestione dell'esattoria deve essere prestata dall'esattore o da altri per lui una cauzione rapportata ad un quarto dell'importo complessivo delle rate delle imposte iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello del conferimento e delle entrate patrimoniali riscosse nello stesso periodo. La misura della cauzione di cui al comma precedente è determinata dall'intendente di finanza. Se l'esattoria è stata conferita ad una azienda o istituto di credito la cauzione può essere ridotta, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, fino al cinquanta per cento dell'ammontare indicato dal primo comma. Se l'azienda o istituto di credito abbia assunto anche il servizio di ricevitoria provinciale la cauzione può essere ridotta fino al settantacinque per cento.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603#art-11

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