Art. 15
Obblighi dell'esattore delegato
In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore delegato ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve esperire la procedura esecutiva nei confronti del contribuente nei termini fissati dall' del presente decreto e, qualora l'esecuzione sia riuscita infruttuosa o insufficiente, deve trasmettere la relativa documentazione all'esattore delegante entro dieci giorni dal compimento dell'esecuzione.
In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente e dell'art. 60, terzo comma, del decreto predetto l'esattore delegante può chiedere al ricevitore provinciale di promuovere nei confronti dell'esattore delegato la procedura coattiva prevista dagli e successivi del presente decreto per il recupero delle somme da quest'ultimo non riscosse o non versate.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603#art-15