Art. 19

Verbali di pignoramento

In vigore dal 1 mar 1988
In caso di pignoramento negativo o insufficiente l'esattore, se il credito per cui procede è complessivamente superiore a lire centomila, esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale in originale e copia rispettivamente all'ufficiò delle imposte e all'ente impositore. Al verbale deve essere allegato certificato anagrafico da cui risulti l'ultimo domicilio delle persone fisiche risultanti dall'intestazione del verbale di pignoramento ovvero che le stesse non sono mai state iscritte all'anagrafe. L'ufficio delle imposte o l'ente impositore appone entro sei mesi dalla ricezione del verbale il proprio visto e, qualora sia a conoscenza di elementi utili per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive, li annota in calce.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603#art-19

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