Art. 22

Cause di decadenza

In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli articoli 46, 47, 51 e 69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, è dichiarato decaduto: 1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori; 2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore; 3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consecutive, i versamenti di cui all' del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori. Può essere, altresì, dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarità o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell' del presente decreto ancorchè la cauzione sia stata reintegrata. È considerata irregolarità ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603#art-22

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