Art. 18
Procedure concorsuali
In vigore dal 1 mar 1988
L'esperimento della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non esime l'esattore dall'insinuazione del credito nella procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Se la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è ancora pendente alla scadenza del termine stabilito dall'art. 84 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, la domanda di rimborso deve essere presentata dopo che è divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa e comunque entro due mesi dalla sua pubblicazione nel foglio annunzi legali.
In caso di concordato fallimentare la domanda di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione dello stesso.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603#art-18