Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 1 ago 1973
I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo .
Essi debbono essere investiti a sensi di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-5