Art. 5
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle VenezieTitolo II

Art. 5

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In vigore dal 1 ago 1973
I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo . Essi debbono essere investiti a sensi di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-5