Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle VenezieTitolo II

Art. 4

In vigore dal 1 ago 1973
I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano complessivamente a L. 6.000.000, e sono assegnati: per L. 2.000.000.0 all'esercizio del credito fondiario; per L. 500.000.000 alla sezione di credito agrario di miglioramento; per L. 3.300.000.000 alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. Detti fondi sono conferiti dagli Istituti partecipanti nelle seguenti quote: Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno..... 55 /100 Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.......... 28 /100 Cassa di risparmio di Venezia.............. 11 /100 Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.... ...................... 3,750/100 Cassa di risparmio della Marca Trivigiana....... 0,50 /100 Cassa di risparmio di Trieste............. 0,50 /100 Cassa di risparmio di Udine e Pordenone........ 0,50 /100 Cassa di risparmio della provincia di Bolzano..... 0,25 /100 Cassa di risparmio di Trento e Rovereto........ 0,25 /100 Cassa di risparmio di Gorizia............. 0,125/100 Cassa di risparmio dell'Istria............. 0,125/100 I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'istituto a somma inferiore a L. 1.000.000.000 per l'esercizio del credito fondiario, a L. 250.000.000 per la sezione di credito agrario di miglioramento, a L. 1.750.000.000 per la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, ancorchè l'importo delle cartelle e delle obbligazioni in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dalle norme vigenti. Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali l'assemblea dei partecipanti deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun Ente partecipante è tenuto a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale alla quota di conferimento in atto. Tuttavia l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, può avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea. L'assemblea dei partecipanti potrà disporre, sempre che siano rispettate le disposizioni concernenti il limite di emissione delle cartelle e delle obbligazioni e dietro approvazione dell'organo di vigilanza il trasferimento totale o parziale dei fondi di garanzia dall'una all'altra gestione o sezione, nonché il trasferimento ai fondi di garanzia di quella parte dei fondi di riserva che accede il doppio dei fondi di garanzia. La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia. L'Istituto è tenuto ad investire, a sensi di legge, somme per un ammontare corrispondente alla metà dei fondi di garanzia. L'altra metà sarà investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie od in altri impieghi di sicuro realizzo e comunque consentiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-4

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