Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle VenezieCapo I

Art. 7

In vigore dal 1 ago 1973
L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti. Ogni partecipante può farsi rappresentare da altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante può disporre di più di una delega. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto. I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'assemblea e dal direttore generale o da chi lo ha sostituito nella sua qualità di segretario.
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