Art. 5
In vigore dal 20 lug 1973
Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica della facoltà di magistero dell'Università di Roma.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;356#art-5