Art. 3

In vigore dal 20 lug 1973
I posti di assistente ordinario, già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547 e 29 novembre 1968, n. 1352, citati nelle premesse, sono recuperati dal contingente riservato agli assistenti straordinari: Numero UNIVERSITÀ DI MODENA dei posti Facoltà di medicina e chirurgia: cattedra di clinica pediatrica......... 1 UNIVERSITÀ DI TORINO Facoltà di medicina e chirurgia: cattedra di igiene..................... 1 I posti come sopra recuperati sono aggiunti al contingente dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari e vengono ripartiti come segue: Numero FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA dei posti Università di Roma: cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi................................ 1 Università di Torino: cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica....................... 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;356#art-3

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