Art. 3
In vigore dal 20 lug 1973
I posti di assistente ordinario, già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547 e 29 novembre 1968, n. 1352, citati nelle premesse, sono recuperati dal contingente riservato agli assistenti straordinari:
Numero
UNIVERSITÀ DI MODENA dei posti
Facoltà di medicina e chirurgia:
cattedra di clinica pediatrica......... 1
UNIVERSITÀ DI TORINO
Facoltà di medicina e chirurgia:
cattedra di igiene..................... 1
I posti come sopra recuperati sono aggiunti al contingente dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari e vengono ripartiti come segue:
Numero
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA dei posti
Università di Roma:
cattedra di chirurgia del cuore e dei
grossi vasi................................ 1
Università di Torino:
cattedra di clinica chirurgica generale
e terapia chirurgica....................... 1
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;356#art-3