Art. 2
In vigore dal 20 lug 1973
I decreti presidenziali 31 dicembre 1962, n. 1933 e 31 ottobre 1963, n. 1726, citati nelle premesse, sono rettificati nel senso che i posti di assistente assegnati alla cattedra di costruzioni aeronautiche della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma, debbono intendersi rispettivamente assegnati alle seguenti cattedre delle università sottoindicate:
UNIVERSITÀ DI GENOVA Numero
dei posti
Facoltà di scienze politiche:
cattedra di scienza della politica..... 1
UNIVERSITÀ DI PALERMO
Facoltà di medicina e chirurgia:
cattedra di chimica biologica II....... 1
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;356#art-2