Art. 4

In vigore dal 20 lug 1973
Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di agricoltura montana ed alpicoltura della facoltà di agraria dell'Università di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di alpicoltura I della stessa facoltà della medesima Università di Firenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;356#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo