Art. 9
In vigore dal 20 lug 1973
Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di psicologia dell'età evolutiva della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di psicologia dell'età evolutiva della facoltà di lettere e filosofia della stessa Università di Roma.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;356#art-9