Art. 5
In vigore dal 7 apr 1973
Il funzionario incaricato della riscossione è tenuto alla resa del conto giudiziale.
Per le modalità ed i termini di presentazione di detto conto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato e negli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento.
Il controllo sul conto giudiziale è esercitato dalla ragioneria provinciale dello Stato di cui al precedente , la quale lo trasmette, nei termini stabiliti dal citato art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 89. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1095#art-5