Art. 4

In vigore dal 7 apr 1973
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre solare, il funzionario incaricato della riscossione trasmette al capo dell'ufficio da cui ha ricevuto l'incarico il rendiconto, in duplice copia, delle riscossioni effettuate nel trimestre. Il rendiconto deve contenere gli estremi e l'importo di ciascuna bolletta di riscossione, il numero della relativa operazione annotata nel registro cronologico nonché gli estremi e gli importi delle quietanze dei versamenti eseguiti alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il capo dell'ufficio, dopo aver esaminato il rendiconto presentatogli ed aver riconosciuto la regolarità del medesimo, lo trasmette, non più tardi del giorno venticinque successivo alla scadenza del trimestre indicato nel primo comma, alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio. La ragioneria provinciale dello Stato, ove non abbia nulla da osservare, restituisce un esemplare del rendiconto, munito del proprio visto di regolarità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1095#art-4

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