Art. 3
In vigore dal 7 apr 1973
Il primo ed il sedici di ciascun mese il funzionario incaricato della riscossione versa alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o a mezzo di conto corrente postale ai sensi del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, l'ammontare delle somme riscosse nella quindicina precedente, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Le quietanze dei versamenti in tesoreria sono allegate al conto giudiziale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1095#art-3