Art. 2

In vigore dal 7 apr 1973
Il funzionario incaricato della riscossione dei proventi di cui al precedente articolo emette, all'atto della riscossione, apposita bolletta comprovante il versamento, effettuato da ciascun richiedente, dell'importo dovuto in base alle tariffe stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 13 della legge 11 maggio 1971, n. 390. Ciascun ufficio deve utilizzare un unico bollettario con fogli preventivamente numerati e muniti del bollo a secco della ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio. Ogni foglio del bollettario deve constare di tre parti, delle quali la prima è trattenuta dall'ufficio che rilascia la copia dei documenti, la seconda è allegata al conto giudiziale di cui al successivo e la terza è consegnata al richiedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1095#art-2

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Art. 2 Norme di esecuzione della legge 11 maggio 1971, n. 390, concernente la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi derivanti dal rilascio di copie di documenti mediante apparecchi di riproduzione. — Testo vigente | Portale Normativo