Art. 1
In vigore dal 7 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Per la riscossione dei proventi derivanti dal rilascio di copie di documenti, con i procedimenti previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, viene dato apposito incarico, con atto del capo dell'ufficio centrale o periferico dell'Amministrazione dello Stato, a un funzionario della carriera di concetto o, in mancanza, della carriera esecutiva, appartenente alla stessa amministrazione.
Questi deve tenere apposito registro cronologico dove annota tutte le copie dei documenti rilasciate, il nome e cognome del richiedente, l'importo versato ed il numero della bolletta emessa ai sensi del successivo articolo.
Il registro, prima di essere usato, deve essere numerato e vistato in ogni pagina dal capo dell'ufficio o dal funzionario da lui delegato; in caso di mutamento dell'incaricato della riscossione, viene apposta la relativa annotazione sul registro che è firmata dall'incaricato uscente e da quello subentrante, il quale rilascia anche ricevuta delle somme fino a quel momento riscosse dal primo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-18;1095#art-1