Art. 32
Norme transitorie e finali
In vigore dal 1 gen 1973
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i contributi di miglioria previsti dalle norme vigenti, nonché l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili istituita con legge 5 marzo 1963, n. 246.
L'ente titolare può tuttavia procedere all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta e dei contributi di cui al primo comma se alla data di entrata in vigore del presente decreto si era già verificato il presupposto per l'applicazione dell'imposta o del contributo.
L'importo del contributo di miglioria o di altre analoghe contribuzioni obbligatorie corrisposte nel periodo preso a base per il calcolo dell'incremento imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto è detratto dall'ammontare dell'imposta medesima.
L'imposta prevista dal presente decreto è deducibile dalla plusvalenza assoggettata all'imposta di ricchezza mobile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-32