Art. 28

Privilegi

In vigore dal 1 gen 1973
Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto e delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dello art. 2780 del codice civile. Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-28

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