Art. 27
Intrasferibilità dell'imposta
In vigore dal 1 gen 1973
È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-27