Art. 29

Devoluzione e rimborso dell'imposta

In vigore dal 29 dic 1974
Le somme riscosse per imposta, interessi e soprattasse sono attribuite al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile. Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente con l'aliquota applicabile in ciascun comune. L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni. Le somme indebitamente percette sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'Intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi. Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-29

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