Art. 30
Delegazioni
In vigore dal 1 gen 1973
I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere.
Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-30