Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica

Art. 15

In vigore dal 4 mar 1973
È in facoltà del consiglio di amministrazione dell'istituto erogare premi e concedere esenzioni totali o parziali del pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilità in questa disciplina, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglie bisognose. Nei casi previsti dalla legge gli interessati possono fruire inoltre degli esoneri dalle tasse scolastiche. La documentazione dovrà pervenire alla direzione dell'istituto "Fermi" all'atto della domanda di ammissione ai corsi. Decade dai premi chi si rende immeritevole degli stessi o per cattivo profitto o per non esemplare comportamento ed incorre nelle punizioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;983#art-rpi-15

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