Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica
Art. 13
In vigore dal 4 mar 1973
Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto.
Il consiglio di amministrazione dell'istituto promotore potrà rinunciare a tenere i corsi di insegnamento qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a 15.
Questa decisione deve essere comunicata asti iscritti non più tardi del 20 ottobre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;983#art-rpi-13