Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica

Art. 11

In vigore dal 4 mar 1973
Le domande di iscrizione, in carta legale e indirizzate al preside dell'istituto, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. In esse l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità: la sua residenza e il suo eventuale recapito agli effetti scolastici; la data ed il luogo di nascita; il possesso del requisito di buona condotta; la sua cittadinanza; di essere di sana e robusta costituzione fisica; di essere in possesso del titolo di studio richiesto. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento delle tasse di iscrizione e dei contributi vari. Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicoattitudinale, l'aspirante al corso dovrà presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto, i seguenti documenti in carta legale: a) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva; b) certificato di cittadinanza; c) certificato degli studi compiuti; d) fotografia in duplice copia. Il certificato di cui alla lettera b) deve essere in data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per la iscrizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;983#art-rpi-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo