Art. 13
Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica

Art. 13

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In vigore dal 4 mar 1973
Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto. Il consiglio di amministrazione dell'istituto promotore potrà rinunciare a tenere i corsi di insegnamento qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a 15. Questa decisione deve essere comunicata asti iscritti non più tardi del 20 ottobre.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;983#art-rpi-13