Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica
Art. 25
In vigore dal 4 mar 1973
Gli allievi che vengano meno ai doveri che hanno verso l'istituto, dimostrando negligenza abituale, scarso profitto nell'insegnamento, assentandosi senza giustificato motivo dalle lezioni o dalle esercitazioni pratiche, ed offendendo in qualsiasi modo la disciplina, l'ordine, il decoro, morale, dentro e fuori l'istituto, sono soggetti alle seguenti punizioni:
a) ammonizione privata o in classe;
b) allontanamento dalle lezioni;
c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;
d) sospensione fino a 15 giorni;
e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame;
f) sospensione fino al termine delle lezioni;
g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame;
h) espulsione dall'istituto;
i) espulsione da tutti gli istituti della Repubblica.
Il tutto secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia per le scuole statali, in genere, ed in particolare per gli istituti professionali di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;983#art-rpi-25