Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica
Art. 22
In vigore dal 4 mar 1973
La commissione esaminatrice sarà così costituita:
1) il preside dell'istituto: presidente;
2) il direttore della scuola: membro effettivo;
3) un rappresentante del Ministero della sanità: membro effettivo;
4) un oculista nominato dall'ordine dei medici della provincia di Perugia in qualità di esperto: membro effettivo;
5) un ottico nominato dall'ordine degli ottici della provincia di Perugia, e, in attesa della costituzione dell'ordine stesso, nominato dal medico provinciale di Perugia, in qualità di esperto: membro effettivo; (tale membro potrà essere scelto dal medico provinciale su una rosa di tre nominativi di ottici proposti dalla organizzazione sindacale di competenza);
6) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo;
7) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella veste di commissario governativo con i poteri demandatigli dalle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione stessa, nominato dal Ministero della pubblica istruzione o dal provveditore agli studi di Perugia.
Le indennità per i componenti la commissione esaminatrice saranno corrisposti nelle misure e con le modalità previste dalle norme vigenti per gli istituti professionali di Stato.
Il consiglio di amministrazione dell'istituto, in base alle possibilità di cassa potrà erogare gettoni di indennità integrative per i professionisti occupati nell'espletamento degli esami in ore di esercizio professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;983#art-rpi-22