Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica
Art. 19
In vigore dal 4 mar 1973
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
a) religione;
b) cultura generale ed educazione civica;
c) matematica;
d) fisica;
e) disegno tecnico;
f) conversazione tecnica in lingua estera;
g) anatomia, ottica fisiologica e patologia;
h) igiene e legislazione sanitaria;
i) tecnologia, elementi di chimica e laboratorio;
l) tecnologia fotografica e cinematografica (Supplementare);
m) tecnologia del vetro (Supplementare);
n) elementi di pratica commerciale;
o) esercitazioni pratiche;
p) educazione fisica.
Le materie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolari che saranno predisposti dalla scuola, conformemente alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;983#art-rpi-19