Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica

Art. 26

In vigore dal 4 mar 1973
È in facoltà del consiglio di amministrazione dell'istituto di istituire, a puro titolo culturale, corsi di specializzazione, ove se ne presentasse la necessità o la opportunità. È pure in facoltà dello stesso consiglio di amministrazione di istituire successivamente altri corsi e scuole per il rilascio di licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria per altre specializzazioni sanitarie. Perugia, addì 1 novembre 1971 Il preside: BACCHIN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanità GASPARI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;983#art-rpi-26

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