Art. 8

Pagamento delle pensioni

In vigore dal 26 nov 1978
Le rate di pensioni o assegni diretti, indiretti o di riversibilità a carico del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome scadono l'ultimo giorno del mese. Il Ministro per il tesoro può disporre che il pagamento delle pensioni e degli assegni sia effettuato nel corso del mese di scadenza con le modalità che saranno determinate con suo decreto. Restano ferme le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nell' della legge 3 febbraio 1951, n. 38 e nello della legge 18 marzo 1968, n. 263. Il primo comma del presente articolo avrà effetto dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro. Con effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l' della legge 7 luglio 1876, n. 3212.

Note all'articolo

  • Il D.M. 7 ottobre 1978 (in G.U. 11/11/1978, n. 316) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1978".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;423#art-8

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