Art. 12
Le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle dei precedenti articoli sono abrogate.
In vigore dal 31 ago 1972
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1972
LEONE
ANDREOTTI - GAVA - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 121. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;423#art-12