Art. 10

Missioni all'estero e all'interno di estranei all'Amministrazione dello Stato

In vigore dal 31 ago 1972
L' del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 è sostituito dal seguente: "Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei all'Amministrazione dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro competente in misure non superiori a quelle spettanti ai dipendenti dello Stato con la qualifica di direttore generale. In casi speciali le singole amministrazioni, sentito il Ministero del tesoro, potranno attribuire ai predetti estranei le diarie previste per i dipendenti dello Stato con qualifiche superiori a quella di direttore generale". L'art. 25 della legge 15 aprile 1961, n. 291 è sostituito dal seguente: "Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, dagli estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di direttore generale o equiparata".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;423#art-10

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