Art. 5
Quote di aggiunta di famiglia al personale cessato dal servizio
In vigore dal 31 ago 1972
Le quote di aggiunta di famiglia a favore del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, cessato dal servizio, sono attribuite - senza l'adozione di provvedimento formale - dalla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, su domanda dell'interessato, salvo quanto è previsto nel successivo comma.
Nei confronti del dipendente cessato dal servizio la attribuzione è effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di pensione, delle generalità delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale già amministrato dalla direzione provinciale del Tesoro, in base alle risultanze degli atti in possesso della direzione stessa.
Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell' del presente decreto, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;423#art-5