Art. 7

Aumento a titolo di integrazione a favore dei titolari di pensione o assegno privilegiato di prima categoria

In vigore dal 31 ago 1972
Il beneficio previsto dall' della legge 25 febbraio 1971, n. 95 a favore degli invalidi per servizio è attribuito dalle direzioni provinciali del Tesoro senza l'adozione di provvedimento formale. Di tale attribuzione le direzioni medesime danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale ed agli organi di controllo. Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell' del presente decreto, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.
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