Art. 6

In vigore dal 12 set 1972
Le stazioni radiotelegrafiche delle navi da pesca inferiori alle 300 tonnellate devono essere condotte da un radioperatore munito almeno del certificato speciale di radiotelegrafista. Le stazioni radiotelefoniche delle navi stesse devono essere condotte da un radioperatore munito almeno del certificato limitato di radiotelefonista, rilasciato in base alle norme che lo prevedono. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 aprile 1972 LEONE ANDREOTTI - BOSCO CASSIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 124. VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-13;488#art-6

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