Art. 6
In vigore dal 12 set 1972
Le stazioni radiotelegrafiche delle navi da pesca inferiori alle 300 tonnellate devono essere condotte da un radioperatore munito almeno del certificato speciale di radiotelegrafista.
Le stazioni radiotelefoniche delle navi stesse devono essere condotte da un radioperatore munito almeno del certificato limitato di radiotelefonista, rilasciato in base alle norme che lo prevedono.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 1972
LEONE
ANDREOTTI - BOSCO CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 124. VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-13;488#art-6