Art. 1

In vigore dal 12 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Vista la legge 26 gennaio 1968, n. 31; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del consiglio di Stato; Sentito il consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per la marina mercantile; Decreta: . All'atto dell'installazione di un impianto radioelettrico a bordo delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate l'armatore, o la società concessionaria, qualora l'installazione e l'esercizio della stazione radioelettrica siano stati affidati a quest'ultima, dovrà richiedere alla locale autorità marittima il collaudo dell'impianto, che sarà effettuato, a spese del richiedente, dalla commissione prevista dall', secondo comma, del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, se si tratta di stazione radiotelegrafica, o da un solo tecnico del Ministero delle poste e telecomunicazioni all'uopo designato, se si tratta di stazione radiotelefonica, in entrambi i casi con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 5 giugno 1962, n. 616.
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