Art. 2

In vigore dal 12 set 1972
Dopo l'esito favorevole della visita di collaudo, l'armatore o la società concessionaria che abbia la gestione dell'impianto, dovrà presentare, tramite la locale autorità marittima, una domanda in carta bollata, rivolta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per i servizi radioelettrici, diretta a richiedere il rilascio della licenza di esercizio della stazione radioelettrica di bordo. L'autorità marittima trasmetterà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la suddetta domanda insieme con una copia del verbale di collaudo e indicherà sulla lettera d'invio i seguenti dati: a) nome, tonnellaggio e nominativo internazionale del natante; b) matricola e porto di iscrizione. In attesa del rilascio della licenza definitiva di esercizio della stazione di bordo, la stessa autorità marittima che ha accettato la domanda rilascerà, sulla scorta dei dati segnaletici risultanti dal verbale della visita di collaudo, una licenza provvisoria di esercizio, la cui validità scadrà al momento della consegna di quella definitiva, salvi i casi di cui al successivo . La licenza definitiva dovrà essere rilasciata entro il termine di un anno dalla consegna di quella provvisoria. L'autorità marittima, ricevuta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la licenza definitiva di esercizio della stazione, provvederà a consegnarla al comando di bordo, curando che la stessa sia regolarizzata nel bollo.
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