Art. 5
In vigore dal 12 set 1972
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 30 tonnellate, qualora siano munite della stazione radiotelefonica, in base all'art. 8 della legge 26 gennaio 1968, n. 31.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-13;488#art-5