Art. 3
In vigore dal 12 set 1972
La licenza di esercizio di cui all' del presente decreto dovrà essere rinnovata, a cura dell'interessato, ad ogni sostituzione, o aggiunta, di apparati radiotrasmittenti, nel qual caso il rinnovo della licenza è subordinato all'esito favorevole di una nuova visita di collaudo della stazione radioelettrica.
In caso di sostituzione o aggiunta di apparati differenti da quelli previsti nel primo comma, l'interessato ne darà comunicazione all'autorità marittima che provvederà ad apportare la variazione sulla licenza.
Nell'ipotesi di un cambio di gestione della stazione radioelettrica cessa di diritto l'efficacia della vigente licenza di esercizio. In tale ipotesi deve procedersi all'emissione di una nuova licenza e può essere eseguito un nuovo collaudo della stazione radioelettrica, su richiesta e a spese del concessionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-13;488#art-3